Certificazione Impresa FGas Reg. CE 303/08 - EKONFAD

"E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove"
Claude Bernard  
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Albert Einstein
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F GAS: OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER LE AZIENDE
Per le Aziende che effettuano attività di installazione, manutenzione, riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, il DPR 146/2018  impone l’obbligo di CERTIFICAZIONE AZIENDALE, ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, da parte di un Ente Terzo.
Tale certificazione è diversa dal Patentino Frigoristi, che è relativo alla formazione del personale, ed è ugualmente obbligatoria.
Secondo quanto previsto dal DPR 43 – Allegato B.2.1 , l’Azienda è chiamata a predisporre un Piano della Qualità atto a dimostrare il rispetto dei requisiti stabiliti nel REGOLAMENTO (CE) 2015/2067, specificatamente previsti dal Reg. CE N.517/2014.
Per Piano della Qualità, come definito dalla norma UNI ISO 10005, si intende un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto.
Quindi, un’Azienda che intenda effettuare le attività citate, deve dimostrare:
a. che impiega personale certificato per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto (una persona ogni 200mila euro di fatturato nelle attività di cui sopra). A tal fine l’impresa deve comunicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale;
b. che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
In sintesi, il punto a) si dimostra con l’ottenimento del patentino frigoristi, il punto b) si dimostra mediante la creazione di un Piano della Qualità e il possesso di una serie di strumenti di misura ed attrezzature:
- gruppo manometrico a 4 vie per R410a con tubi di collegamento e/o gruppo manometrico a 4 vie con tubi di collegamento per R134/407 (in funzione del gas che usano)
- pompa del vuoto
- termometro digitale con sonda aria e sonda a contatto
- cercafughe elettronico
- bilancia per pesatura bombola refrigerante
- manovuotometro
- bombola di azoto con riduttore di pressione
- flangiatubi universale
- tester elettronico
- pinza amperometrica
- bombolette cercafughe a bolle
- bombola vuota da 10 kg
- bombola di R410a e/o R134/407c da 10 kg
- gruppo di trasferimento e recupero gas
- kit per brasatura (bombole e cannello, allargatubi per i vari diametri, materiale d’apporto)
I costi per la certificazione aziendale (escluso quindi il costo relativo all’ottenimento del Patentino Frigoristi) riguardano:
1. l’attività di consulenza
2. l’acquisto e la taratura (ove necessario) di strumenti di misura ed attrezzature
3. la certificazione da parte dell’Ente Terzo
Mentre il Patentino Frigoristi è valido per 10 anni, la certificazione aziendale dura 5 anni ed è soggetta ad una sorveglianza annuale da parte dell’Ente Terzo.



News
[26.04.2019]Abrogazione comunicazione ISPRA
il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012: la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.
il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012.
L'obbligo in capo agli operatori di trasmettere la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non è più in vigore.
L'obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle persone certificate, che, a partire dal 24 settembre 2019,  dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS i dati previsti dalla legge relativamente  agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate  .
I dati andranno comunicati con riferimento agli interventi svolti  sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute: apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall'installazione delle apparecchiature;
B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.
Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell'impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale l’operatore delle apparecchiature potrà consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature e scaricare un attestato.

Pubblicato il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
a. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
b. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

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