1090 Marcatura CE Acciaio - EKONFAD

"E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove"
Claude Bernard  
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Albert Einstein
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NORMA EN 1090

La UNI EN 1090 consta di tre parti.
La UNI EN 1090-1:2012 è una norma armonizzata che prevede i requisiti per la Marcatura CE, secondo il Regolamento Europeo n. 305/2011 (CPR, Construction Products Regulation).
La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali in acciaio e alluminio nonché dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Questa parte rappresenta la versione ufficiale della norma europea EN 1090-1:2009+A1, Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components. Quest'ultima è entrata in vigore, come EN armonizzata, il 1° gennaio 2011, e il periodo di coesistenza con la normativa preesistente è scaduto il 1° luglio 2014.
Esempi di profili ricadenti nella EN 1090 – travi composte saldate e profili sottili formati a freddo

La seconda parte è la UNI EN 1090-2:2011, che non ha lo status di norma armonizzata, si configura come un valido riferimento tecnico per la UNI EN1090-1 e si occupa di stabilire i requisiti per l'esecuzione delle strutture in acciaio, indipendentemente dalla loro tipologia e forma (per esempio edifici, ponti, piastre, travi reticolari), comprese le strutture soggette a fatica o ad azioni sismiche. La norma si applica a strutture e ad elementi strutturali progettati secondo l'Eurocodice 3. La UNI EN 1090-2:2011 è la versione ufficiale della norma europea EN 1090-2:2008+A1, Part 2: Technical requirements for steel structures

Travi Alveolari in fase di cantiere  

La terza ed ultima parte fino ad oggi pubblicata è la UNI EN 1090-3:2008, che riguarda esclusivamente strutture in alluminio ed è la versione ufficiale della norma europea EN 1090-3:2008, Part 3: Technical requirements for aluminium structures.
Le normative sono in continua evoluzione: attualmente a livello europeo (CEN) le tre parti sono in fase di revisione. Sono inoltre in essere progetti di ulteriori normative che coprano l’intero comparto delle costruzioni metalliche.
LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PER LA EN-1090
A seguito della pubblicazione del CPR (Regolamento dei Prodotti da Costruzione 305/2011) i fabbricanti sono obbligati alla compilazione della “Dichiarazione di Prestazione”, per tutti i prodotti che hanno una norma armonizzata di riferimento, ovvero possono essere commercializzati liberamente in tutti i paesi dell’Unione Europea. Infatti al capitolo 4 e nell'allegato ZA della UNI EN 1090-1:2012, della quale viene riportato uno stralcio, si riportano i requisiti essenziali per i quali il produttore (costruttore metallico) deve dichiarare le prestazioni:

“… omissis
4. Requisiti

4.2 Tolleranze dimensionali

4.3 Saldabilità
4.4 Tenacità
4.5 Caratteristiche strutturali
   4.5.2. Resistenza meccanica
   4.5.3. Resistenza a fatica
   4.5.4. Resistenza al fuoco
   4.5.5. Deformazioni allo stato limite di servizio
4.6 Reazione al fuoco
4.7 Emissione di sostanze pericolose
4.8 Resistenza all'impatto (in correlazione con il punto 4.4)
4.9 Durabilità
… omissis”

Sono reperibili, all'interno dell'Allegato ZA della UNI EN 1090-1:2012, nelle figure ZA.1, ZA.2 e ZA.3, esempi di Dichiarazione di Prestazione.

All'interno della stessa UNI EN 1090-1:2012 sono contenute tabelle, di sicuro interesse per i produttori, riguardanti:
  • compiti e modalità di consegna, da parte dei produttori, dei componenti strutturali
  • suddivisione dei compiti per la valutazione di conformità di componenti strutturali in acciaio e alluminio

APPLICAZIONE DELLA EN 1090-1 E PRODOTTI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA NORMA
Da una valutazione teorica e in base alle innumerevoli richieste di chiarimenti arrivati persino in ambito CEN sull'applicazione della EN 1090-1, si è evidenziato come la norma costituisca sì un cambiamento rilevante nel settore delle strutture in carpenteria metallica, che tuttavia lascia aspetti ancora da chiarire.
L’evoluzione di questa normativa, nata come un “Codice tecnico” di fabbricazione europea per le strutture in carpenteria metallica, dalla fabbricazione al montaggio delle opere, all’attuale status di norma armonizzata ha comportato una difficile interpretazione, in particolare nell’identificazione dei componenti e dei “kits” che sono compresi nella norma oltre alla definizione dei processi di trasformazione che sono oggetto di marcatura CE.
Ad esempio, con l’attuale assetto normativo le lavorazioni su una trave in acciaio al carbonio, marcata CE, comporterebbero l’obbligo di un’ulteriore marcatura CE per chi la volesse immettere sul mercato proprio a seguito delle lavorazioni. Quindi, si configurerebbe un notevole aggravio di oneri per chi fabbrica strutture in acciaio.

Il TC135 (organismo a livello CEN) continua tuttora a lavorare per cercare di dare indicazioni precise circa l’individuazione dei prodotti ricadenti nella EN 1090-1. A livello Europeo, la prima risposta del CEN, all'interno della sezione FAQ dedicata al CPR 305/2011, consultabile al link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_it
è stata quella di pubblicare una specifica risposta (n°31) alla domanda su quando la marcatura CE è mandataria in base all'EN 1090-1:2009+A1:2011 - "When does the CE marking have to be affixed on the basis of EN 1090-1:2009+A1:2011 ?"

Si riporta di seguito il testo originale della risposta:

The CE marking has to be affixed on a construction product on the basis of the harmonised standard EN 1090-1:2009+A1:2011 when all the following conditions are satisfied:
  • the product is covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 (please find the indicative, non-exhaustive list of products not covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 as provided by CEN),
  • and the product is a structural construction product within the meaning of the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 which means:

    - the product is intended to be incorporated in a permanent manner in construction works (buildings or civil engineering works), and
    - the product has a structural function in relation to the construction work (i.e. its failure will affect the satisfaction of Basic Work Requirement 1 as detailed in Annex I of Regulation EU 305/2011).
  • And the product is not covered by a dedicated European product specification (because if a specific harmonised EN, or an European Technical Approval Guideline (ETAG) or an European Technical Approval, or an European Technical Assessment (ETA) for this product exists, the basis for the CE marking is the relevant specific harmonised EN, or the ETApproval, or the ETAssessment).
Note 1: Wind turbines and their towers cannot be CE marked under EN 1090-1. They are subject to the Machinery Directive (MD) and the complete wind turbine system must be CE marked thereunder. One of the essential requirements of the MD is the stability of the machine. Thus, the obligatory CE marking under the MD also covers the stability of the wind turbine. The application of the CPR, in addition to the MD, would not cover additional performance aspects. Furthermore, wind turbine towers are not considered to be construction products under the CPR. Nevertheless, wind turbine towers can be assessed by EN 1090-1 (or others) in order to fulfil the stability requirements under the MD.

Note 2: 'Common' fences and railings (balustrades) which merely have the function of preventing a person from falling are not structural products because they do not support (a part of) the structure. In general their failure will affect the satisfaction of Basic Work Requirement 4 – Safety and accessibility in use (as detailed in Annex I of Regulation EU 305/2011) rather than Basic Work Requirement 1 (mechanical resistance and stability). For this reason, these common balustrades cannot be CE marked on the basis of standard EN 1090-1. However, balustrades which do have a role in supporting the structure of the construction work or parts of it have a structural function, i.e. their performance may affect the mechanical resistance and stability of e.g. a building AND they prevent a person from falling, thus are covered by EN 1090-1 and must therefore be placed on the EU market with a DoP and the CE marking.

Note 3: Elaborations under Note 2 also apply to staircases.



QUALI PRODOTTI ALLORA RIENTRANO O NON RIENTRANO NELLA EN 1090-1?
A questo link è possibile scaricare l'elenco non esaustivo dei prodotti che
non rientrano nell'ambito della norma:

NB: il documento citato è un elenco pubblicato dal CEN in qualità di linea guida, il quale propone tuttavia elenchi non esaustivi per i componenti rientranti o meno nella normativa. La mancata completezza di tali elenchi e lo status di “non obbligatorietà” delle linee guida fanno supporre che ci sarà ancora da attendere per arrivare ad una completezza e ad un totale chiarimento della EN 1090-1.

Si evince che ad oggi la lista dei prodotti non coperti dalla EN 1090 che fa riferimento alla FAQ differisca dalle UNI CEN/TR 17052 – Linee guida per l’implementazione della EN 1090-1:2009+A1:2011.
Bisogna tuttavia sottolineare che entrambi i documenti non hanno lo status di normativa e pertanto di obbligatorietà e inoltre che entrambi gli elenchi premettono che non sono esaustivi.
E’ possibile asseverare con certezza che la EN 1090 è una normativa complessa, nata come un “codice tecnico” di fabbricazione europeo per le strutture di carpenteria metallica, dalla realizzazione in officina al montaggio, diventata poi una norma armonizzata. Questo suo stato di norma armonizzata fa sperare in ulteriori aggiornamenti e chiarimenti che la perfezionino al fine di ridurre al minimo le incertezze nella definizione dei componenti e kits compresi nella normativa stessa.

SPECIFICHE, COMPITI E MODALITÀ DEI FABBRICANTI
La normativa fornisce nell'allegato “A” le linee guida per la redazione delle specifiche indicando due modalità: nella prima il fabbricante opera su specifica propria (MPCS), nella seconda opera su specifica e progetto del committente (PPCS). In molti casi il committente e il produttore contribuiscono entrambi alla preparazione delle specifiche. Per tali casi i compiti di ciascuno costituiscono una questione contrattuale che deve essere specificata al momento della richiesta e dell'ordine.

La seguente tabella sintetizza i compiti del produttore e la modalità di dichiarazione delle proprietà dei componenti strutturali. Sono stati determinati quattro metodi:
PRODUTTORI: COMPITI E MODALITA DI EMISSIONE IN COMMERCIO


I COMPITI DEL PROGETTISTA
Il progettista ha il compito di definire la classe di esecuzione della struttura, così come è solito definire la classe di trattamento superficiale o altre caratteristiche proprie dell’opera e del contesto dove viene realizzata:
Una volta definita la struttura da realizzare ed individuate la Classe di Conseguenza (CC), la Categoria di Servizio (SC) e la Categoria di produzione (PC), è possibile determinare la Classe di Esecuzione della tabella B3 dell’Annesso B alla UNI EN 1090-2 Esecuzione delle strutture di acciaio e di alluminio. Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio, di seguito riportato:

MATRICE RACCOMANDATA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ESECUZIONE
APPROFONDIMENTI:
CONSULENZA, CERTIFICAZIONE, FORMAZIONE, SERVIZI.
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